Il testo del Decreto 180/2008 approvato dal Senato e il nostro commento
Pubblichiamo in allegato il testo del Decreto 180/2008 approvato dal
Senato nella versione emendata e, di seguito, un'illustrazione e il
nostro commento degli emendamenti e del provvedimento. Come
ricorderanno i nostri lettori, nel corso dell'audizione alla VII Commissione del Senato
la FLC aveva chiesto significativi cambiamenti al decreto e l'inizio di
un percorso di confronto ampio sui problemi di università, ricerca ed
AFAM.
Roma, 4 dicembre 2008 ____________________
Illustrazione e commento agli emendamenti apportati dal Senato al testo del Decreto 180/08.
Art. 1 c. 1: Nell’ambito del divieto di reclutamento per gli
Atenei che hanno superato il 90% delle spese di personale,
l’emendamento fa salvi, per le stesse Università, i concorsi a
ricercatore previsti dalla Finanziaria 2007 e finanziati su base
triennale con 20-40-80 milioni di euro, e i concorsi già espletati al
momento dell’approvazione del decreto.
Il c. aggiunto 1 bis chiarisce che il costo del personale reclutato di cui sopra non incide sul tetto del 90% per il 2009.
Il c. 3, attraverso un esplicito riferimento alla L. 230 (legge
Moratti), ribadisce la volontà/possibilità di assumere ricercatori a
tempo determinato, istituzionalizzando la figura e creando una
fattispecie che si pone oggettivamente in alternativa al ricercatore a
tempo indeterminato.
Gli emendamenti ai commi 3, 4, 5, 6 sono aggiustamenti di forma o modifiche secondarie che non mutano nulla.
Viene inserito un c. 6 bis, che prevede una procedura pubblica di
sorteggio delle commissioni di concorso. Il giudizio sul testo,
relativamente alle procedure concorsuali, rimane lo stesso, e cioè di
sostanziale non influenza sul nodo critico della concorsualità
universitaria.
Il c. 7 prevede che i titoli dei candidati ricercatori siano illustrati e discussi davanti alla commissione.
Dopo il c. 8 sono inseriti due commi: il c. 8 bis prevede che
i docenti che non usufruiscono del biennio di trattenimento in servizio
volontario al momento del pensionamento conservano l’elettorato attivo
e passivo per le commissioni di concorso fino a 72 anni. Il
c. 8 ter stabilisce che le Università possono (non devono) prorogare al
31 gennaio 2009 i termini di presentazione delle domande per i concorsi
ad ordinario e associato 2008 e per il reclutamento dei ricercatori.
Dopo l’art. 1 è inserito un 1 bis, che riforma la chiamata diretta
di studiosi a) impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento b) stranieri operanti in Atenei italiani c) di chiara
fama. Le procedure sono sostanzialmente le stesse. L’unica modifica
rilevante è che sparisce il pur generoso tetto del 10% al numero delle
chiamate; teoricamente da domani si possono coprire tutte le posizioni
docenti per chiamata.
Art. 2 Al c. 2 i termini per le determinazione delle nuove
modalità di ripartizione del FFO da parte del MIUR, che deve attribuire
almeno il 7% del Fondo sulla base della qualità conseguita, sono
spostati dal 31/12/2008 al 31/03/2009, e conseguentemente per il 2009
non si terrà conto della “qualità, efficienza ed efficacia delle sedi
didattiche”.
Al c. 3 gli emendamenti si riferiscono alla copertura finanziaria
dell’articolo e al prolungamento da due a tre anni del mandato dei
componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU).
Dopo l’art. 3 sono stati inseriti quattro nuovi articoli: L’art.
3 bis istituisce l’Anagrafe nazionale dei docenti, contenente l’elenco
nominativo delle pubblicazioni, aggiornata su base annuale.
L’art. 3 ter lega la corresponsione degli scatti biennali dei docenti
all’effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche:
in caso di mancata pubblicazione lo scatto si dimezza. La qualifica di
“pubblicazione scientifica” viene definita da decreto del MIUR sentiti
gli organi consultivi. A parte che in tutto il mondo l’autorevolezza
scientifica è definita dalle comunità di riferimento e non dai decreti
ministeriali, i docenti e ricercatori che nel triennio precedente non
abbiano pubblicato sono esclusi dalle commissioni di concorso. La norma
è palesemente una forzatura che non produrrà alcun beneficio
all’attività di ricerca, ma solamente un’impennata del consumo di
carta. Si moltiplicheranno le “pubblicazioni scientifiche” fatte tanto
per fare, mentre coloro che sono impegnati in ricerche di più lunga
durata saranno costretti ad inventarsi qualcosa per non essere
penalizzati dal taglio degli scatti. Un approccio burocratico e non
qualitativo al problema della produttività scientifica.
L’art. 3 quater stabilisce che ogni anno il Rettore presenta agli
Organi di governo una relazione sui risultati di ricerca, formazione,
trasferimento tecnologico e sui finanziamenti ottenuti, relazione che
viene resa pubblica sul sito dell’Ateneo. Il mancato adempimento può
influire sul finanziamento. Benissimo la pubblicità e la trasparenza,
ma è facile prevedere che il sistema universitario italiano si scoprirà
improvvisamente molto migliore di quanto sembri, Non è certo con
meccanismi di questo genere che si lega il finanziamento alla crescita
della qualità. L’art.
3 quinquies riguarda le Accademie e i Conservatori, e stabilisce che
gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro cui
attivare gli insegnamenti sono stabiliti dai decreti del MIUR. La norma
appare di non facile comprensione, nelle sue conseguenze, e deriva dal
contenzioso pendente davanti al TAR e al Consiglio di Stato sulla
legittimità dei regolamenti didattici prodotti dal Ministero.
Complessivamente, il decreto non viene sostanzialmente cambiato dopo
il voto del Senato, e resta il giudizio di sostanziale insufficienza da
noi dato sul testo in ingresso che, in qualche caso, è addirittura
peggiorativo delle norme della L. 133. Il blocco totale del
reclutamento per gli Atenei sopra il 90%, infatti, e il correlato
allargamento per gli altri dal 20 al 50% del turn-over farà sì che, per
effetto dei tagli programmati e non corretti dal D. 180, nel 2010 gran
parte delle Università sarà sopra il 90%; e conseguentemente non avrà
neppure il 20% di turn-over previsto dalla L. 133. La
versione emendata al Senato salva dal blocco il reclutamento
straordinario e i concorsi già espletati, ma contemporaneamente
peggiora il testo con l’introduzione, in via operativa, della figura
del ricercatore a tempo determinato. C’e da attendersi che gran parte
del futuro reclutamento in accesso avverrà attraverso questa forma,
introducendo quindi ulteriori elementi di precarietà in un universo già
pulviscolare.
Le norme sulla concorsualità, come già detto, sono una mano di
bianco sul muro sporco, una pura verniciatura ad un edificio
fatiscente. Non c’è nessuna riforma, solo piccola manutenzione ad una
macchina che avrebbe bisogno di essere completamente ridisegnata.
Viene invece modificata la norma per le chiamate dirette e per
chiara fama rispetto alla Legge Moratti, che vengono completamente
liberalizzate, senza tetti. Vedremo se il MIUR sarà garante del
rispetto dell’uso limitato e ponderato di tale facoltà, o se si aprirà
anche qui un’altra fonte di abusi. Grave e sbagliata la norma
sull’obbligo di pubblicazioni, che certamente non contribuirà ad
innalzare il livello della ricerca.
A fronte di un testo davvero povero, e peggiorativo dell’esistente,
restano per intero i problemi della L. 133 e della Finanziaria:
finanziamento, turn-over, Fondazioni, precariato. Restano per intero le
ragioni del contrasto alle politiche di demolizione del sistema
universitario pubblico, e le proposte programmatiche alternative che la
FLC Cgil ha predisposto.
Roma, 4 dicembre 2008
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