L'approvazione a Palazzo Madama, nell'odierna seduta antimeridiana,
dei primi quattro articoli del DDL Brunetta (l'Atto Senato 847 “Disegno
di legge recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico”) è il risultato di un proficuo lavoro
svolto in Commissione Affari Costituzionali e basato su un dialogo
costruttivo con i gruppi parlamentari dell'opposizione. La prossima
approvazione bipartisan di una riforma istituzionale così importante
per il Paese non può quindi non essere motivo di grande soddisfazione.
Proprio per meglio comprenderne la portata, si propone di seguito
un'analisi dei contenuti di questi primi quattro articoli, tutti
approvati con il voto favorevole anche dei gruppi dell'opposizione.
L'articolo 1 definisce i seguenti obiettivi del disegno di legge:
convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del
lavoro privato, con particolare riferimento al sistema delle relazioni
sindacali; miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle
procedure della contrattazione collettiva; introduzione di sistemi
interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture
amministrative, finalizzati ad assicurare l'offerta di servizi conformi
agli standard internazionali di qualità; valorizzazione del merito e
conseguente riconoscimento di meccanismi premiali; definizione di un
sistema più rigoroso di responsabilità dei dipendenti pubblici;
introduzione di strumenti che assicurino una più efficace
organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale. Al
riguardo, è stata approvato un emendamento che valorizza il requisito
della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora ciò sia
strumentale al migliore svolgimento del servizio.
L'articolo 2 è stato migliorato nei suoi contenuti recependo le utili
proposte avanzate anche dall'opposizione, in particolare
prevedendo decreti legislativi attuativi in materia di contrattazione
collettiva e integrativa. Esso prevede che verranno precisati gli
ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati
rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, ferma
restando la riserva in favore della contrattazione collettiva sulla
determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti
al rapporto di lavoro; che saranno riordinate le procedure di
contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, in coerenza con il
settore privato e nella salvaguardia delle specificità sussistenti nel
settore pubblico; che sarà riformata l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), con particolare
riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima
Agenzia; che sarà semplificato il procedimento di contrattazione anche
attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente
funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi
collettivi.
L'articolo 3 - concernente la valutazione delle strutture e del
personale delle pubbliche amministrazioni - prevede che saranno
predisposti preventivamente gli obiettivi che l'amministrazione si pone
per ciascun anno e che sarà rilevata, in via consuntiva, quanta parte
degli obiettivi è stata effettivamente conseguita, anche con
riferimento alle diverse sedi territoriali, assicurandone la pubblicità
ai cittadini; che sarà prevista l'organizzazione di confronti pubblici
annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di
ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di
consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di
informazione e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate
forme di pubblicità, anche in modalità telematica; che saranno previsti
mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle
amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che si
discostano dagli standard qualitativi ed economici fissati o che
violano le norme preposte al loro operato (cd. class action); che sarà
istituito, nell'ambito del riordino dell'ARAN e in posizione autonoma e
indipendente (la nomina dei membri dell'organismo è subordinata al
parere favorevole dei due terzi dei componenti delle Commissioni
parlamentari competenti), un organismo centrale di valutazione con il
compito di: a) indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio
indipendente delle funzioni di valutazione; b) garantire la trasparenza
dei sistemi di valutazione; c) assicurare la comparabilità e la
visibilità degli indici di andamento gestionale, informando annualmente
il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attività
svolta. Sarà infine assicurata la totale accessibilità dei dati
relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la
pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni
operate da ciascuna pubblica amministrazione.
Infine, l'articolo 4 - concernente le misure finalizzate a favorire e
il merito e la premialità - prevede che saranno introdotti
nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni concreti strumenti
di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della
produttività e della qualità della prestazione lavorativa, secondo le
modalità attuative stabilite dalla contrattazione collettiva, e che
saranno stabilite percentuali minime di risorse da destinare al merito
e alla produttività, previa misurazione secondo criteri oggettivi del
contributo e del rendimento del singolo dipendente pubblico.
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