Sì alla fiducia dell'Aula della Camera al
disegno di legge di conversione del decreto sulle Università. Il testo,
approvato in prima lettura dal Senato alla fine dello scorso anno,
prevede il blocco delle assunzioni per le università che chiudono i
bilanci annuali in rosso e l'esclusione dalla ripartizione dei fondi
relativi agli anni 2008-2009. Non solo: le università che spendono più
del 90% dei finanziamenti statali (Fondo di Finanziamento Ordinario) in
stipendi non potranno bandire concorsi per docenti, ricercatori o
personale amministrativo. Invece gli atenei che chiudono in pareggio o
risparmiano possono procedere ad assunzioni di personale nel limite di
un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento
di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente
cessato dal servizio nell’anno precedente, con una quota non inferiore
al 60% di nuovi ricercatori. Le università potranno anche procedere
alla copertura di posti di professore ordinario e associato o di
ricercatore tramite la chiamata diretta di studiosi stabilmente
impegnati all’estero o di chiara fama. Per i concorsi, comunque,
cambiano le norme e le commissioni che dovranno reclutare docenti sono
composte da un ordinario nominato dalla facoltà e da quattro professori
sorteggiati sulla base di una lista di 12 docenti, eletti a loro volta
da una lista di ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto
del bando e la valutazione dei candidati avverrà secondo parametri
riconosciuti anche in ambito internazionale. Per fare carriera e aver
diritto a scatti di anzianità, invece, bisognerà dimostrare di aver
effettuato ricerca scientifica (con tanto di pubblicazioni certificate
da un’apposita Anagrafe nazionale aggiornata con periodicità annuale
del ministero). La mancata effettuazione di pubblicazioni comporta la
diminuzione della metà dello scatto biennale. Altra innovazione, molto
contestata, riguarda la definizione degli ordinamenti didattici delle
istituzioni di alta formazione artistica e musicale. L'articolo 3
quinquies prevede tra l'altro che Accademie di belle arti e
conservatori individuino in autonomia gli insegnamenti da attivare.
Il testo è frutto di coordinamento redazionale in attesa del coordinamento formale istituzionale.(08 gennaio 2009)
Ddl Senato 1197 - Conversione in legge del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti
per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità
del sistema universitario e della ricerca
Articolo 1.
(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)
1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun
anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non
possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di
valutazione comparativa, né all’assunzione di personale. Alle stesse
università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori
vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17,
del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente
differiti al 31 dicembre 2009.
2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione
dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma
650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio
2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui
all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel
limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta
per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato
complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna
università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per
cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di
contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre
2005, n. 230 e per una quota non superiore al 10 per cento
all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni
dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue
previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il
finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24
milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro
118 milioni per l’anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall’anno
2012.
4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei professori universitari di I e II fascia della prima e della
seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un
professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e
da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari
eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto
al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari
appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio
relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono
all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito
da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la
lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è
eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del
numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell’ipotesi in
cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore
scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori
ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del
numero dei commissari necessari nella sesssione, si procede
direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da
assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati
appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun
commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore,
ad una sola commissione per ciascuna sessione.
5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei
ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le
commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui
all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un
professore ordinario o da un professore associato nominato dalla
facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari
sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari
appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero
triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari
nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori
ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono
esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che
appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è
effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei
commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del
bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al
comma 4.
6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di
svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive,
e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non
regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in
quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di
votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata
una commissione a livello nazionale composta da sette professori
ordinari designati dal CUN nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio
sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì
alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione
degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi.. Per la
partecipazione all'attività della Commissione non sono previsti
compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento
dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla
base dei titoli illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle
pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato,
utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale,
individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario
nazionale.
8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle
procedure di valutazione comparativa indette prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora
svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle
commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le
eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il
presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi
di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle
commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle
disposizioni del presente decreto.
8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del
periodo di trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano
l’elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle
commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e
ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre
successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.
8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4
e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il
cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono
fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine
di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al
fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate
le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini
temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da
parte dei candidati
9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le
seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università)
1. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:
"9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le
università possono procedere alla copertura di posti di professore
ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che
ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni
universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata
diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un
periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università
italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto
per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università
formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla
osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.
Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università
possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore
ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal
fine le università formulano specifiche proposte al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o
rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione,
nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre
professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in
riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio
decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio
sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di
merito.
9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica."
Articolo 2.
(Misure per la qualità del sistema universitario)
1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere
l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di
migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una
quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario
di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo
2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi
incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in
considerazione:
a) la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;
b) la qualità della ricerca scientifica;
c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.
2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono
definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima
attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo
per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione,
la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza
tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma
Articolo 3.
(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)
1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo
l’esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei
progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla
legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per
l’anno 2009.
2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e
meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di
cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato
per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.
3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro
relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al
comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale
scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del
programma di competenza dello stesso Ministero.
3-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "tre anni".
Art. 3-bis.
(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori)
1. A decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati
modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale
nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori,
contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni
scientifiche prodotte. L’Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.
Art. 3-ter.
(Valutazione dell’attività di ricerca).
1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a
maturare a partire dal 1º gennaio 2011, sono disposti previo
accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel
biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.
2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle
pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del
Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo
per la valutazione della ricerca.
3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel
biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto
biennale.
4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente
triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate
secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione
alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento
rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.
Art. 3-quater.
(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).
1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto
consuntivo relativo all’esercizio precedente, il rettore presenta al
consiglio di amministrazione e al senato accademico un’apposita
relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di
formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti
ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul
sito internet dell’ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. La mancata pubblicazione e
trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle
risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di
cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo
straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
Art. 3-quinquies.
(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).
1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione
dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi
formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia
delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.
Articolo 4.
(Norma di copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni
di euro per l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141
milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati
nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni
sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse
all’istruzione ed all’università.