PRECARI AMMINISTRATIVI UNIPI

PRECARI AMMINISTRATIVI UNIPI

• 12/02/2009 - LIBRO INCHIESTA:L'UNIVERSITA' DEI BARONI

Il libro-inchiesta di davide carlucci e antonio castaldo

L'università dei baroni:
ecco come funziona



Un viaggio tra truffe, favori e abusi di potere:
i meccanismi perversi delle fabbriche di cultura

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MILANO – Sconcertante, devastante o umiliante? E’ difficile trovare gli aggettivi giusti per descrivere al meglio lo stato dell’università italiana dopo aver letto Un Paese di Baroni, il libro appena uscito di Davide Carlucci e Antonio Castaldo su «truffe, favori, abusi di potere. Logge segrete e criminalità organizzata. Come funziona l’università italiana» (editore Chiarelettere). Non un romanzo, purtroppo. Ma una lunga, dettagliata e approfondita inchiesta con nomi, cognomi, date, pochissime opinioni e tanti fatti.

Un’inchiesta che lascia senza fiato: perché se è vero che tutti sanno (o dicono di sapere) che è prassi comune e diffusa che per avere certe cattedre e varcare certe soglie occorra essere figlio di, amico di o sponsorizzato da, è altrettanto vero che leggere 309 pagine che raccontano di privilegi, concorsi truccati, reti di parentele intrecciate, infiltrazioni mafiose, gerarchie nazionali su chi comanda e dove, criteri gerontocratici di scelta, lobby bianche, rosse e nere, intrecci politici ed economici nella selezione dei docenti fa un effetto devastante. Non solo per i professori, ricercatori e dottori coinvolti nelle inchieste documentate nel libro ma per tutti quelli che pur a conoscenza di un «sistema tanto chiacchierato, e oggetto di generale indignazione fino ad oggi lo hanno accettato. L’importante era non fare i nomi» scrivono i due autori. Ora ci sono anche quelli, nero su bianco. Ma forse anche questo cambierà di poco la questione. Il sistema pare così tanto incancrenito da autoalimentarsi e sopravvivere da solo. Anche se delle crepe cominciano a intaccare il muro di gomma dell’università italiana.

Carlucci e Castaldo (tutti e due giornalisti; il primo a Repubblica, il secondo al Corriere della Sera) raccontano infatti, accanto all’università dei privilegi, anche quella di chi lavora seriamente tutti i giorni e per pochi soldi. E soprattutto riportano le storie e le testimonianze di chi si è ribellato contro i concorsi truccati, contro un «sistema fortissimo basato molto sull’obbedienza e poco sul merito». Citando i sempre più numerosi casi di intercettazioni fai da te di studenti, aspiranti ricercatori o docenti che si sono presentati nell’università dei baroni a colloquio con i prof muniti di registratori portatili per memorizzare «le regole del gioco». Negli ultimi anni proprio queste intercettazioni hanno portato a più di un’inchiesta contro prepotenze e abusi.

Alcuni in Italia si chiedono ancora perché nelle graduatorie sulle migliori università del mondo, i nostri atenei facciano sempre una pessima figura. Inutile chiederselo dopo aver letto questo libro. Peggio: frustrante. Paolo Bertinetti, preside della facoltà di lingue e letteratura a Torino afferma di «non aver mai conosciuto nessuno che sia diventato professore solo in base ai propri meriti». Stefano Podestà, ex ministro dell’Università nel 1996 ha dichiarato: «I rettori italiani? La metà di loro è iscritta alla massoneria». Mentre, dati alla mano, Carlucci e Castaldo scrivono che «i rettori hanno famiglia in 25 delle 59 università statali italiane. Quasi il 50% (il 42,3 per l’esattezza) ha nella medesima università un parente stretto, quasi sempre un altro docente». Più chiara ancora la ricostruzione di un dialogo tra docenti nella deposizione rilasciata all’autorità giudiziaria da Massimo Del Vecchio, professore di matematica a Bari – «Se non vengo io, tu non sarai nominato preside» – «Che cosa vuoi in cambio?» – «Due miei parenti falli entrare…». Carlo Sabba, uno dei professori che si è ribellato al sistema dei concorsi truccati, conclude amaramente: «Se non si spezza questa catena, i giovani saranno a immagine e somiglianza di chi li ha arruolati, e tutto rimarrà uguale».

Il libro-inchiesta di Carlucci e Castaldo vuole essere «un’istantanea sullo stato dell’università italiana e delle èlite che la governano, nel momento di più profonda decadenza della sua storia». Nel volume si ripercorrono le vicende che hanno portato intere dinastie familiari alla conquista di tutte le cattedre disponibili nelle città italiane «calpestando tante volte il merito e eludendo le regole democratiche; con intere bande di cattedratici che si sono spartite il territorio proprio come fa la mafia; raccontando il sistema dei baroni e la fitta trama di scambi tra potere politico e mondo universitario. Il tutto a detrimento di chi crede nelle università e nell’eccellenza dello studio con i centinaia di professori, ricercatori e lettori che nonostante i soprusi e le generali storture di un sistema che non funziona, resistono e lavorano».

I due hanno deciso di dedicare il loro lavoro ai «tanti che in questi ultimi anni hanno denunciato abusi, aperto blog e siti internet contro il malcostume accademico, scrivendo spesso con nomi e cognomi ai quotidiani nazionali e ai tantissimi professori e ricercatori onesti grazie ai quali l’Italia è ai primissimi posti di una speciale classifica di merito stilata dalla rivista Nature nel 2004 calcolata in base alla proporzione tra investimenti ricevuti e qualità delle pubblicazioni delle principali riviste di ricerca internazionale: nonostante i pochi soldi, i concorsi truccati, la corruzione e molto altro i ricercatori italiani ottengono risultati eccezionali. Incredibile ma vero».

Viene solo da chiedersi allora, visto che la degenerazione universitaria è direttamente proporzionale alla cattiva qualità della ricerca, che Paese saremmo se le terribili storture denunciate in questo libro sull' università non ci fossero. Visto che «da qualche decennio si assiste ad un’autentica degenerazione della logica del privilegio e per un po’chi voleva far carriera si è adeguato, chi non ha trovato spazio ha cercato un’occasione all’estero, altri hanno gettato la spugna e hanno ripiegato sulla professione privata, sull’insegnamento nelle scuole superiori, oppure sono caduti in depressione». Cosa sarebbe l’Italia se tutti quelli che sono andati via o non sono riusciti ad entrare e lo meritavano avessero potuto studiare e fare ricerca nelle università del nostro Paese?

L’inchiesta si fa viva. Viene descritto nei dettagli il “sistema mafioso” che vige all’interno di alcune università (caso limite a Messina, dove «le indagini hanno mostrato le infiltrazioni mafiose e della ‘ndrangheta» e «la cosca Morabito è penetrata profondamente all’interno della Facoltà di medicina e chirurgia» come scrive il pm Gratteri della dda di Reggio Calabria). Viene raccontato come agisce la massoneria in cattedra («A Bologna ci sono due lobby, massoneria e Cl. Controllano la sanità e la facoltà di Medicina. E’ sempre stato così. E’ uno spaccato inquietante» dice Libero Mancuso, ex magistrato, assessore comunale a Bologna). Viene spiegato il meccanismo della grande truffa dei concorsi («C’è l’assenza di qualsiasi trasparenza nello stabilire chi merita e chi no. Pilotare i concorsi è una pratica assolutamente sicura e quasi indolore. I docenti sanno di partecipare a un teatrino. Il nome di chi deve vincere si conosce in anticipo. Talvolta è davvero la migliore delle scelte possibili. Altre volte decisamente no. Ma la domanda è: se già si conosce il vincitore perché spendere tanti soldi per indire i concorsi?» scrivono Carlucci e Castaldo). Si scende poi nei dettagli della Parentopoli d’Italia (Tre esempi soli tra i tanti? «A Roma il rettore è Luigi Frati, ex preside di facoltà di Medicina dove c’era la moglie, ex professoressa di liceo diventata ordinario, il figlio, chiamato a insegnare sotto la presidenza del padre, e la figlia, laureata in giurisprudenza…A Napoli nelle facoltà di Economia e Commercio della Federico II sono state rintracciate 140 parentele accademiche su un totale di 877 docenti...A Bari a Economia imperversano famiglie come i Massari: otto i docenti con questo cognome, tutti imparentati tra loro»). Si spiegano i meccanismi delle commistioni dei poteri trasversali, poteri politici e interessi economici che determinano assunzioni e vincitori di concorsi. Tutto sempre più spesso inter nos.

Basta leggere cosa dice il Cnvsu, il Comitato di valutazione universitaria: il 90,2% dei docenti vincitori di concorso dal 1999 al 2007 provenivano dallo stesso ateneo che aveva messo a bando la cattedra. Con l’autonomia universitaria del 1999 poi (finanziaria e contabile) si sono moltiplicati i docenti e i corsi di laurea più bizzarri. Gli insegnamenti sono raddoppiati: da 85mila a 171mila. Con una proliferazione che non ha eguali nel mondo: in Italia esistono 24 facoltà di Agraria, in California tre, in Olanda solo una.
Forse è anche per tutto questo che secondo i dati Ocse del settembre 2008 solo il 17% della popolazione italiana tra i 24 e i 34 anni ha conseguito una laurea (contro la media dei paesi Ocse del 33%) e solo il 45% degli iscritti arriva alla laurea, meno del Cile e del Messico e sotto la media Ocse del 69%? «Continuiamo così – direbbe il Nanni Moretti dell’ormai storica battuta del film “Bianca” – facciamoci del male».

Iacopo Gori corriere sera.it
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• 8/01/2009 - APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA RIFORMA UNIVERSITARIA

Via libera definitivo al disegno di legge di conversione del decreto
La riforma universitaria approvata con la fiducia
(Ddl Senato 1197)
Sì alla fiducia dell'Aula della Camera al disegno di legge di conversione del decreto sulle Università. Il testo, approvato in prima lettura dal Senato alla fine dello scorso anno, prevede il blocco delle assunzioni per le università che chiudono i bilanci annuali in rosso e l'esclusione dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009. Non solo: le università che spendono più del 90% dei finanziamenti statali (Fondo di Finanziamento Ordinario) in stipendi non potranno bandire concorsi per docenti, ricercatori o personale amministrativo. Invece gli atenei che chiudono in pareggio o risparmiano possono procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente, con una quota non inferiore al 60% di nuovi ricercatori. Le università potranno anche procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato o di ricercatore tramite la chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero o di chiara fama. Per i concorsi, comunque, cambiano le norme e le commissioni che dovranno reclutare docenti sono composte da un ordinario nominato dalla facoltà e da quattro professori sorteggiati sulla base di una lista di 12 docenti, eletti a loro volta da una lista di ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e la valutazione dei candidati avverrà secondo parametri riconosciuti anche in ambito internazionale. Per fare carriera e aver diritto a scatti di anzianità, invece, bisognerà dimostrare di aver effettuato ricerca scientifica (con tanto di pubblicazioni certificate da un’apposita Anagrafe nazionale aggiornata con periodicità annuale del ministero). La mancata effettuazione di pubblicazioni comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale. Altra innovazione, molto contestata, riguarda la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. L'articolo 3 quinquies prevede tra l'altro che Accademie di belle arti e conservatori individuino in autonomia gli insegnamenti da attivare.
Il testo è frutto di coordinamento redazionale in attesa del coordinamento formale istituzionale.(08 gennaio 2009)
 
Ddl Senato 1197 - Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca

Articolo 1.

(Disposizioni per il reclutamento nelle università e per gli enti di ricerca)

1. Le università statali che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, hanno superato il limite di cui all’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all’indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, né all’assunzione di personale. Alle stesse università è data facoltà di completare le assunzioni dei ricercatori vincitori dei concorsi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e all'articolo 4-bis, comma 17, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, e comunque di concorsi espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, gli effetti dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2009.

2. Le università di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008-2009, di cui all’articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il primo periodo del comma 13, dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell’anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all’assunzione di ricercatori a tempo indeterminato, nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e per una quota non superiore al 10 per cento all’assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all’articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650.». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è integrata di euro 24 milioni per l’anno 2009, di euro 71 milioni per l’anno 2010, di euro 118 milioni per l’anno 2011 e di euro 141 milioni a decorrere dall’anno 2012.

4. Per le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori universitari di I e II fascia della prima e della seconda sessione 2008, le commissioni giudicatrici sono composte da un professore ordinario nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da quattro professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Ove il settore sia costituito da un numero di professori ordinari pari o inferiore al necessario, la lista è costituita da tutti gli appartenenti al settore ed è eventualmente integrata mediante elezione, fino a concorrenza del numero necessario, da appartenenti a settori affini. Nell’ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, integrato dai professori ordinari appartenenti ai settori affini, sia inferiore al triplo del numero dei commissari necessari nella sesssione, si procede direttamente al sorteggio. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore disciplinare oggetto del bando. Ciascun commissario può, ove possibile, partecipare, per ogni fascia e settore, ad una sola commissione per ciascuna sessione.

5. In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009, le commissioni per la valutazione comparativa dei candidati di cui all’articolo 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono composte da un professore ordinario o da un professore associato nominato dalla facoltà che ha richiesto il bando e da due professori ordinari sorteggiati in una lista di commissari eletti tra i professori ordinari appartenenti al settore disciplinare oggetto del bando, in numero triplo rispetto al numero dei commissari complessivamente necessari nella sessione. L’elettorato attivo è costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando. Sono esclusi dal sorteggio relativo a ciascuna commissione i professori che appartengono all’università che ha richiesto il bando. Il sorteggio è effettuato in modo da assicurare ove possibile che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore disciplinare oggetto del bando. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al comma 4.

6. In relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5, le modalità di svolgimento delle elezioni, ivi comprese ove necessario le suppletive, e del sorteggio sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca avente natura non regolamentare da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano in quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

6-bis. Per sovraintendere allo svolgimento delle operazioni di votazione e di sorteggio di cui ai commi 4 e 5, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è nominata una commissione a livello nazionale composta da sette professori ordinari designati dal CUN nel proprio seno. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La commissione, nella prima adunanza, provvede altresì alla certificazione dei meccanismi di sorteggio per la proclamazione degli eletti nelle commissioni dei singoli concorsi.. Per la partecipazione all'attività della Commissione non sono previsti compensi, indennità o rimborsi spese. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori bandite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la valutazione comparativa è effettuata sulla base dei titoli illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.

8. Le disposizioni di cui al comma 5, si applicano, altresì, alle procedure di valutazione comparativa indette prima della data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono ancora svolte, alla medesima data, le votazioni per la costituzione delle commissioni. Fermo restando quanto disposto al primo periodo, le eventuali disposizioni dei bandi già emanati, incompatibili con il presente decreto, si intendono prive di effetto. Sono, altresì, privi di effetto le procedure già avviate per la costituzione delle commissioni di cui ai commi 4 e 5 e gli atti adottati non conformi alle disposizioni del presente decreto.

8-bis. I professori universitari i quali non usufruiscono del periodo di trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, conservano l’elettorato attivo e passivo ai fini della costituzione delle commissioni di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore universitario, e comunque non oltre il 1º novembre successivo al compimento del settantaduesimo anno di età.

8-ter. Per le procedure di valutazione comparativa di cui al comma 4 e per quelle relative al reclutamento dei ricercatori universitari, il cui termine di presentazione delle domande sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero sia ancora aperto alla predetta data, le università possono fissare per una data non successiva al 31 gennaio 2009 un nuovo termine di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Al fine di assicurare pari condizioni tra i candidati, rimangono invariate le norme del bando riguardanti le caratteristiche ed i termini temporali di possesso dei titoli e delle pubblicazioni allegabili da parte dei candidati

9. All’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «personale non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca,».

 

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di chiamata diretta e per chiara fama nelle università)

1. Il comma 9 dell’articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, è sostituito dai seguenti:

"9. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale. Nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tal fine le università formulano specifiche proposte al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

9-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 9 non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica."

Articolo 2.

(Misure per la qualità del sistema universitario)

1. A decorrere dall’anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l’incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l’efficacia e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita prendendo in considerazione:

a) la qualità dell’offerta formativa e i risultati dei processi formativi;

b) la qualità della ricerca scientifica;

c) la qualità, l’efficacia e l’efficienza delle sedi didattiche.

2. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 marzo 2009, sentiti il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. In sede di prima applicazione, la ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è effettuata senza tener conto del criterio di cui alla lettera c) del medesimo comma

Articolo 3.

(Disposizioni per il diritto allo studio universitario dei capaci e dei meritevoli)

1. Al fine di favorire la mobilità degli studenti garantendo l’esercizio del diritto allo studio, il fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di 65 milioni di euro per l’anno 2009.

2. Al fine di garantire la concessione agli studenti capaci e meritevoli delle borse di studio, il fondo di intervento integrativo di cui all’articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato per l’anno 2009 di un importo di 135 milioni di euro.

3. Agli interventi di cui ai commi 1 e 2, per 65 milioni di euro relativamente al comma 1 e per 405 milioni di euro relativamente al comma 2, si fa fronte con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla programmazione per il periodo 2007-2013, che, a tale scopo, sono prioritariamente assegnate dal CIPE al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito del programma di competenza dello stesso Ministero.

3-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 3-bis.

(Anagrafe nazionale dei professori ordinari e associati e dei ricercatori)

1. A decorrere dall’anno 2009, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono individuati modalità e criteri per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero, di una Anagrafe nazionale nominativa dei professori ordinari e associati e dei ricercatori, contenente per ciascun soggetto l’elenco delle pubblicazioni scientifiche prodotte. L’Anagrafe è aggiornata con periodicità annuale.

Art. 3-ter.

(Valutazione dell’attività di ricerca).

1. Gli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, destinati a maturare a partire dal 1º gennaio 2011, sono disposti previo accertamento da parte della autorità accademica della effettuazione nel biennio precedente di pubblicazioni scientifiche.

2. I criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su proposta del Consiglio universitario nazionale e sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca.

3. La mancata effettuazione di pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente comporta la diminuzione della metà dello scatto biennale.

4. I professori di I e II fascia e i ricercatori che nel precedente triennio non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche individuate secondo i criteri di cui al comma 2 sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni di valutazione comparativa per il reclutamento rispettivamente di professori di I e II fascia e di ricercatori.

Art. 3-quater.

(Pubblicità delle attività di ricerca delle università).

1. Con periodicità annuale, in sede di approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio precedente, il rettore presenta al consiglio di amministrazione e al senato accademico un’apposita relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. La relazione è pubblicata sul sito internet dell’ateneo e trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata pubblicazione e trasmissione sono valutate anche ai fini della attribuzione delle risorse finanziarie a valere sul Fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sul Fondo straordinario di cui all’articolo 2, comma 428, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3-quinquies.

(Definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Attraverso appositi decreti ministeriali emanati in attuazione dell’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare.

Articolo 4.

(Norma di copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 3, pari a 24 milioni di euro per l’anno 2009, a 71 milioni di euro per l’anno 2010, e a 141 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero per gli importi indicati nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell’articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché quelle connesse all’istruzione ed all’università.

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• 22/12/2008 - APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA FINANZAIRIA 2009

La Camera dei Deputati nella seduta del 19 dicembre 2008 ha approvato, in terza lettura, la Legge Finanziaria per il 2009 e il Bilancio dello Stato (ddl 1713-b/08 e 1714-b/08).

In soli quattro articoli sono confermati tutti i pesanti tagli nel comparto scuola previsti dal DL 122/08 (ora Legge 133/08).
Viene ulteriormente ridotto il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università e quello di alcuni Enti di Ricerca. E' confermata la povertà e l'assoluta insufficienza delle risorse per il rinnovo di tutti i contratti pubblici.

Nessuna risorsa aggiuntiva per gli ammortizzatori sociali, per il precariato e per la tutela di salari e pensioni.

Si tratta di una Legge finanziaria "vecchia" che non risponde in alcun modo alle reali esigenze del paese in questa fase di crisi economica, sociale e finanziaria.


Roma, 22 dicembre 2008

FONTE. sito flc

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